Art. 1 — Denominazione, sede e durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore — Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni — un’associazione senza scopo di lucro denominata “Passi da Elefante ODV”.
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Prato e durata illimitata. L’eventuale variazione della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.
L’acronimo ODV acquista efficacia con l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS.
Art. 2 — Scopo, finalità e attività
L’Associazione ha lo scopo di sensibilizzare sulla malattia SMARD1, una patologia molto rara e attualmente non supportata da terapie, raccogliere fondi per incentivare gli studi, finanziare la ricerca e contribuire attivamente alla sperimentazione clinica.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore, prevalentemente a favore di terzi, negli ambiti della sanità, educazione, ricerca scientifica, cultura, attività ricreative, beneficenza, promozione dei diritti e sostegno a persone svantaggiate.
A titolo esemplificativo, l’Associazione può offrire supporto e informazioni, orientamento per l’assistenza domiciliare, gestione della malattia, conoscenza dei centri specializzati, supporto emotivo, informazioni su agevolazioni, corsi, seminari, workshop, raccolte fondi, collaborazioni con università, ospedali e centri di ricerca, eventi culturali, laboratori creativi, eventi di sensibilizzazione, siti web e materiale divulgativo.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nonché attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
Art. 3 — Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
Possono aderire all’Associazione persone fisiche, altre Organizzazioni di Volontariato, altri enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro.
Possono aderire coloro che condividono le finalità dell’ente e partecipano alle sue attività con la propria opera, competenza e conoscenza.
Chi desidera essere ammesso come associato deve presentare domanda all’Organo di amministrazione, indicando i propri dati personali e dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.
Art. 4 — Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi associativi, essere eletti, essere informati sulle attività dell’Associazione, concorrere all’elaborazione del programma di attività, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali.
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, versare la quota associativa se prevista e collaborare al raggiungimento delle finalità sociali.
Art. 5 — Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.
L’associato può essere escluso in caso di grave violazione degli obblighi statutari o qualora arrechi danni materiali o morali di particolare gravità all’Associazione.
L’associato può sempre recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
Art. 6 — Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea, l’Organo di amministrazione e l’Organo di controllo, ove nominato o al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.
Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 7 — Assemblea
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio e ogni volta che l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea nomina e revoca gli organi associativi, approva il bilancio, delibera sulle modifiche statutarie, sull’esclusione degli associati, sullo scioglimento dell’Associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.
Art. 8 — Organo di amministrazione
L’Organo di amministrazione opera in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.
Rientra nella sua competenza tutto quanto non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea o ad altri organi associativi.
L’Organo di amministrazione esegue le deliberazioni dell’Assemblea, elegge al proprio interno le cariche associative, predispone il bilancio, delibera l’ammissione degli associati, cura la gestione dei beni e stipula gli atti necessari allo svolgimento delle attività associative.
Art. 9 — Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi associativi e riferisce sull’attività compiuta.
Art. 10 — Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato quando ricorrono i requisiti previsti dalla legge.
Vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento dell’Associazione.
Art. 11 — Revisione legale dei conti
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 12 — Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria e per l’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 13 — Divieto di distribuzione degli utili
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate.
Art. 14 — Risorse economiche
L’Associazione può trarre le proprie risorse da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale, attività diverse e raccolte fondi.
Art. 15 — Bilancio di esercizio
L’Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dall’Organo di amministrazione, approvato dall’Assemblea e depositato presso il RUNTS nei termini previsti dalla legge.
Art. 16 — Libri e registri
L’Associazione tiene il libro degli associati, il registro dei volontari, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo se nominato e degli eventuali altri organi associativi.
Art. 17 — Volontari
I volontari sono persone che, per libera scelta, svolgono tramite l’Associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L’attività dei volontari è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate. Sono vietati i rimborsi forfettari.
Art. 18 — Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento o alla qualificazione dell’attività svolta.
Art. 19 — Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.
Art. 20 — Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore, il Codice Civile e la normativa vigente applicabile.
Scorri tutto lo statuto fino in fondo per poter confermare l’accettazione.